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Musica e danza nella giurisprudenza
Islamica |
Estratto dal libro:
DANZA ARABA MEDIEVALE E DANZA INTERPRETATIVA DELLA POESIA
ARABA di Marialuisa Sales, Ediz.
Akkuaria, 2006 |
Marialuisa Sales membro
del Consiglio Internazionale della Danza (C.I.D.) dellUNESCO
http://danzapersiana.blogspot.com/ |
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(Per gent.le concessione dellAutrice.
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Il Sufi e teologo Abu Hamid Muhammad at-Tusi al-Ghazali (1058-1111)
è una delle massime autorità dellIslam sunnita
di tutti i tempi, al punto che gli viene attribuito in esclusiva
il titolo onorifico di Garante dellIslam (Hujjat al-Islam).
Mentre è comune che alcuni sapienti musulmani costituiscano
delle autorità indiscusse nel loro specifico ambito di
competenza, il caso di al-Ghazali è alquanto raro, in
quanto la sua autorevolezza si estende ad ambiti molteplici.
Per quanto attiene al diritto, in seno alla scuola sciafeitai
al-Ghazali è considerato secondo soltanto al suo fondatore
as-Shafii, mentre nellambito della teologia speculativa
(kalam) rappresenta uno dei massimi esponenti della scuola asharita.ii
Nellambito del Sufismo è poi considerato un Polo
del Tempo (Qutb az-Zaman), cioè liniziato
di rango più elevato che sia vissuto in una determinato
periodo.
La produzione letteraria di al-Ghazali è molto vasta ed
estesa a numerose discipline. La sua opera principale è
Ihyaulum ad-Din (La revivificazione delle scienze
religiose), una summa in più volumi che è considerata
una vera e propria enciclopedia delle scienze islamiche. Di questopera
al-Ghazali stesso compose due compendi sintetici, luno
in arabo, intitolato Al-arbain fi usul ad-Din (I quaranta
principi della religione), e laltro in persiano, denominato
Kimiya-e Saadah (Lalchimia della felicità).
Da questultimo ci sembra opportuno citare alcuni brani
del Capitolo intitolato Circa il ruolo della musica e della
danza come sostegni della pratica spirituale.iii A nostro
avviso essi consentono di sfatare lassunto in base al quale
i giuristi islamici sarebbero pregiudizievolmente contrari tanto
alluso degli strumenti musicali che alla pratica coreutica.
LAltissimo scrive al-Ghazali ha strutturato
il cuore delluomo in modo tale che esso contenga un fuoco
nascosto che viene ridestato dalla musica e dallarmonia,
e che è in grado di condurre luomo di là
da se stesso, nellestasi. Queste armonie sono echi di quel
mondo superiore di bellezza che chiamiamo mondo degli spiriti.
Esse ricordano alluomo la sua relazione con quel mondo,
e producono in lui unemozione tanto profonda e tanto strana
che egli stesso non è in grado di spiegarla. Gli effetti
della musica e della danza sono più o meno profondi in
proporzione alla misura in cui coloro su cui esse agiscono sono
più o meno inclini al movimento; fanno divampare il fuoco
che è assopito nel cuore, a prescindere dal fatto che
si tratti di un fuoco sensuale, oppure divino e spirituale [
].
In conseguenza di ciò vi sono state numerose dispute
fra i teologi circa la liceità della musica e della danza
dal punto di vista religioso [...].In questa sede ci limiteremo
ad affermare che la musica e la danza non instillano nel cuore
qualcosa di esterno, ma si limitano a far divampare emozioni
che pur se assopite sono già presenti in
esso. Perciò, se un uomo ha nel cuore quellamore
di Dio che è prescritto dalla legge, è perfettamente
lecito, anzi e meritorio, che egli si dedichi a quelle attività
che contribuiscono ad incrementarlo. Al contrario, se ha il cuore
pieno di desideri dominati dai sensi, la musica e la danza non
faranno che incrementarli, e nel suo caso sono pertanto proibite.
Quanto a colui che ascolta la musica o assiste alla danza a scopo
di mero intrattenimento, nel suo caso musica e danza non sono
né lecite né proibite, ma semplicemente indifferenti.
Il fatto che esse producano piacere non è in quanto tale
sufficiente a renderle proibite. Ascoltare il canto degli uccelli,
contemplare lerba verde o un ruscello che scorre sono anche
esse attività che producono piacere, ma nessuno si e mai
sognato di definirle come proibite [
]. Coloro che
negano la realtà delle estasi e delle altre esperienze
spirituali dei Sufi non fanno che dimostrare la loro ristrettezza
di vedute. Va comunque riconosciuta loro una qualche attenuante,
in quanto e difficile credere allesistenza di stati che
non si siano sperimentati in prima persona, così come
per un cieco è difficile comprendere che contemplare lerba
verde o un ruscello che scorre sia piacevole, o per un fanciullo
e difficile comprendere il piacere di governare. Luomo
saggio però, pur non avendo esperienza di quegli stati
in prima persona, si guarderà bene dal negare la loro
realtà. Quale follia potrebbe essere maggiore del negare
la realtà di una cosa per il solo fatto di non averla
sperimentata?
Se dunque al-Ghazali ritiene che la musica e la danza debbano
rispettivamente ritenersi proficue o deleterie a seconda dello
stato danimo che ingenerano nel pubblico, alcuni giuristi
posteriori di scuola hanbalita, come Ibn al-Jawzi (1116-1201)
e Ibn Taymiyyah (1263-1328) sono talmente avversi alla danza
da condannarla in toto, talvolta ricorrendo ad argomentazioni
di natura sofistica e capziosa.
Abd al-Rahman ibn al-Jawzi al-Baghdadi era un letteralista
animato da un forte ostilità verso i Sufi in generale
e verso al-Ghazali in particolare, tanto da scrivere contro di
lui un intero trattato, intitolato Ilam al-Ahya bi-aghlat
al-Ihya (Notificazione agli esseri viventi degli errori
contenuti nel Ihya). Non deve dunque sorprendere che egli
condanni non solo ogni tipo di danza, inclusa quella dei Sufi,
ma persino ogni genere di canto, compresa la qasidah, cioè
linno dargomento religioso. In Talbis Iblis (La tentazione
di Lucifero) Ibn al-Jawzi afferma: Laudizione musicale
e la danza hanno due difetti: innanzitutto distolgono il cuore
dalla consapevolezza della potenza di Dio Altissimo, e dallaltro
incoraggiano i piaceri di questo mondo ed incitano a dare libero
sfogo alle passioni dei sensi, fra le quali la principale e lo
stimolo al congiungimento sessuale [
]. Vi è dunque
un rapporto fra la musica e ladulterio: la musica è
un piacere per lo spirito, cosi come ladulterio è
il più grande dei piaceri per lanima concupiscente
[
]. Per questo i giuristi a me vicini sostengono che musicisti
e danzatori non siano persone rispettabili, e conseguentemente
ritengono che la loro testimonianza non abbia valore in giudizio
[
]. La musica fa infatti perdere alluomo il senso
della misura e luso della ragione e [
] causa comportamenti
simili a quelli indotti dal vino, in quanto inebria lo spirito.
Per questo riteniamo vada proibita.iv Prosegue biasimando
i Sufi e la loro danza: Quando leccitazione dei Sufi
nella danza diviene più intensa, uno di loro esorta chi
gli è seduto vicino ad alzarsi assieme a lui. Secondo
la loro regola, chi riceve linvito non può rifiutare
dalzarsi. Quando il primo si alza, gli altri si alzano
con lui. Se uno di loro si scopre la testa, lo fanno anche gli
altri [
] e con cerimonie di questo genere suppongono di
rendere culto a Dio e di mostrarsi a Lui sottomessi. Quando poi
la loro eccitazione e divenuta più intensa, gettano le
loro vesti ai musicisti. Talvolta le gettano intere, talaltra
dopo averle lacerate.v La stessa ostilità preconcetta
nei confronti della musica e della danza e dimostrata da Taqi
al-Din Abu Abbas Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, colui
che a ragione e considerato il precursore dei movimenti integralisti
contemporanei. Pur di condannare la danza, Ibn Taymiyyah non
trova nulla di sconveniente nel ricorrere ad uninterpretazione
quanto mai capziosa dello stesso Corano.
Il verso 37 della Surah del Viaggio Notturno (XVII) prescrive
infatti: Wa la tamshi fi al-ardi maraha, cioe Non
camminare sulla terra con fare insolente. Appare evidente
come il verso in questione di per sé non prescriva nulla
di relativo alla danza, ma si limiti a proibire la vanagloria
e la superbia di chi cammina ostentatamente. Ibn Taymiyyah pretende
però di leggere in ciò una condanna della danza
e sulle tracce di Ibn al-Jawzi spiega che la
danza è qualcosa di attinente a questo genere di superbia.
Questo modo di argomentare, consistente nel forzare le fonti
giuridiche pur di dimostrare una tesi preconcetta, era tipico
di Ibn Taymiyyah e fu anzi una delle ragioni che portarono alla
sua condanna al carcere a vita per eresia da parte dellemiro
di Damasco Ibn Qalawun. Non è certo un caso che, mentre
dopo la sua morte al-Ghazali divenne unautorità
giuridica indiscussa per tutto il mondo islamico, Ibn al-Jawzi
fu invece emarginato per via del suo pedante letteralismo, mentre
Ibn Taymiyyah fu addirittura incarcerato da chi paventava il
diffondersi del suo estremismo. E del pari sintomatico
che, mentre lestimatore della musica e della danza al-
Ghazali portò il Sufismo a vette insuperabili di formulazione
dottrinale, il suo denigratore Ibn al-Jawzi lo rigettò
completamente, mentre Ibn Taymiyyah, oltre a condannare la musica
e la danza, sviluppò sterili polemiche contro lopera
del più grande fra i Maestri Sufi di tutti i tempi, quel
Muhi ad-Din Ibn al-Arabi che fu lerede di al-Ghazali
nel rango di Polo del Tempo. Questo dissidio fra
una lettera spirituale ed una integralista della dottrina islamica
è di fatto giunta sino ai giorni nostri, tanto che i fondamentalisti
contemporanei, cioè i Wahhabiti e gli Ikhwanidi, vedono
in Ibn Taymiyyah uno dei loro capiscuola, ed avversano fieramente
tanto al-Ghazali quanto Ibn al-Arabi. Leredità
di questi due autori seguita dunque ad essere connessa alla speranza
della rinascita delle potenzialità culturali, estetiche
ed artistiche del mondo islamico, mentre quella di Ibn Taymiyyah
e dei suoi epigoni continua a svilire le dimensioni più
profonde dellIslam e ad additare il sentiero della decadenza,
dellintolleranza e delloscurantismo. |
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