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  Musica e danza nella giurisprudenza Islamica
 Estratto dal libro:
“DANZA ARABA MEDIEVALE E DANZA INTERPRETATIVA DELLA POESIA ARABA”
di Marialuisa Sales, Ediz. Akkuaria, 2006
Marialuisa Sales membro del Consiglio Internazionale della Danza (C.I.D.) dell’UNESCO
http://danzapersiana.blogspot.com/
(Per gent.le concessione dell’Autrice. Copyright dell’Autrice, vietata la riproduzione totale o parziale del testo senza esplicita autorizzazione. Per richiedere l'autorizzazione scrivere a danzapersiana@yahoo.it)

Il Sufi e teologo Abu Hamid Muhammad at-Tusi al-Ghazali (1058-1111) è una delle massime autorità dell’Islam sunnita di tutti i tempi, al punto che gli viene attribuito in esclusiva il titolo onorifico di Garante dell’Islam (Hujjat al-Islam). Mentre è comune che alcuni sapienti musulmani costituiscano delle autorità indiscusse nel loro specifico ambito di competenza, il caso di al-Ghazali è alquanto raro, in quanto la sua autorevolezza si estende ad ambiti molteplici. Per quanto attiene al diritto, in seno alla scuola sciafeitai al-Ghazali è considerato secondo soltanto al suo fondatore as-Shafi‘i, mentre nell’ambito della teologia speculativa (kalam) rappresenta uno dei massimi esponenti della scuola ash‘arita.ii Nell’ambito del Sufismo è poi considerato un “Polo del Tempo” (Qutb az-Zaman), cioè l’iniziato di rango più elevato che sia vissuto in una determinato periodo.
La produzione letteraria di al-Ghazali è molto vasta ed estesa a numerose discipline. La sua opera principale è Ihya’‘ulum ad-Din (La revivificazione delle scienze religiose), una summa in più volumi che è considerata una vera e propria enciclopedia delle scienze islamiche. Di quest’opera al-Ghazali stesso compose due compendi sintetici, l’uno in arabo, intitolato Al-arba‘in fi usul ad-Din (I quaranta principi della religione), e l’altro in persiano, denominato Kimiya-e Sa‘adah (L’alchimia della felicità). Da quest’ultimo ci sembra opportuno citare alcuni brani del Capitolo intitolato “Circa il ruolo della musica e della danza come sostegni della pratica spirituale”.iii A nostro avviso essi consentono di sfatare l’assunto in base al quale i giuristi islamici sarebbero pregiudizievolmente contrari tanto all’uso degli strumenti musicali che alla pratica coreutica.
“L’Altissimo – scrive al-Ghazali – ha strutturato il cuore dell’uomo in modo tale che esso contenga un fuoco nascosto che viene ridestato dalla musica e dall’armonia, e che è in grado di condurre l’uomo di là da se stesso, nell’estasi. Queste armonie sono echi di quel mondo superiore di bellezza che chiamiamo ‘mondo degli spiriti’. Esse ricordano all’uomo la sua relazione con quel mondo, e producono in lui un’emozione tanto profonda e tanto strana che egli stesso non è in grado di spiegarla. Gli effetti della musica e della danza sono più o meno profondi in proporzione alla misura in cui coloro su cui esse agiscono sono più o meno inclini al movimento; fanno divampare il fuoco che è assopito nel cuore, a prescindere dal fatto che si tratti di un fuoco sensuale, oppure divino e spirituale […]. “In conseguenza di ciò vi sono state numerose dispute fra i teologi circa la liceità della musica e della danza dal punto di vista religioso [...].“In questa sede ci limiteremo ad affermare che la musica e la danza non instillano nel cuore qualcosa di esterno, ma si limitano a far divampare emozioni che – pur se assopite – sono già presenti in esso. Perciò, se un uomo ha nel cuore quell’amore di Dio che è prescritto dalla legge, è perfettamente lecito, anzi e meritorio, che egli si dedichi a quelle attività che contribuiscono ad incrementarlo. Al contrario, se ha il cuore pieno di desideri dominati dai sensi, la musica e la danza non faranno che incrementarli, e nel suo caso sono pertanto proibite. Quanto a colui che ascolta la musica o assiste alla danza a scopo di mero intrattenimento, nel suo caso musica e danza non sono né lecite né proibite, ma semplicemente indifferenti. Il fatto che esse producano piacere non è in quanto tale sufficiente a renderle proibite. Ascoltare il canto degli uccelli, contemplare l’erba verde o un ruscello che scorre sono anche esse attività che producono piacere, ma nessuno si e mai sognato di definirle come proibite […]. “Coloro che negano la realtà delle estasi e delle altre esperienze spirituali dei Sufi non fanno che dimostrare la loro ristrettezza di vedute. Va comunque riconosciuta loro una qualche attenuante, in quanto e difficile credere all’esistenza di stati che non si siano sperimentati in prima persona, così come per un cieco è difficile comprendere che contemplare l’erba verde o un ruscello che scorre sia piacevole, o per un fanciullo e difficile comprendere il piacere di governare. L’uomo saggio però, pur non avendo esperienza di quegli stati in prima persona, si guarderà bene dal negare la loro realtà. Quale follia potrebbe essere maggiore del negare la realtà di una cosa per il solo fatto di non averla sperimentata?”
Se dunque al-Ghazali ritiene che la musica e la danza debbano rispettivamente ritenersi proficue o deleterie a seconda dello stato d’animo che ingenerano nel pubblico, alcuni giuristi posteriori di scuola hanbalita, come Ibn al-Jawzi (1116-1201) e Ibn Taymiyyah (1263-1328) sono talmente avversi alla danza da condannarla in toto, talvolta ricorrendo ad argomentazioni di natura sofistica e capziosa.
‘Abd al-Rahman ibn al-Jawzi al-Baghdadi era un letteralista animato da un forte ostilità verso i Sufi in generale e verso al-Ghazali in particolare, tanto da scrivere contro di lui un intero trattato, intitolato I‘lam al-Ahya’ bi-aghlat al-Ihya’ (Notificazione agli esseri viventi degli errori contenuti nel Ihya’). Non deve dunque sorprendere che egli condanni non solo ogni tipo di danza, inclusa quella dei Sufi, ma persino ogni genere di canto, compresa la qasidah, cioè l’inno d’argomento religioso. In Talbis Iblis (La tentazione di Lucifero) Ibn al-Jawzi afferma: “L’audizione musicale e la danza hanno due difetti: innanzitutto distolgono il cuore dalla consapevolezza della potenza di Dio Altissimo, e dall’altro incoraggiano i piaceri di questo mondo ed incitano a dare libero sfogo alle passioni dei sensi, fra le quali la principale e lo stimolo al congiungimento sessuale […]. Vi è dunque un rapporto fra la musica e l’adulterio: la musica è un piacere per lo spirito, cosi come l’adulterio è il più grande dei piaceri per l’anima concupiscente […]. Per questo i giuristi a me vicini sostengono che musicisti e danzatori non siano persone rispettabili, e conseguentemente ritengono che la loro testimonianza non abbia valore in giudizio […]. La musica fa infatti perdere all’uomo il senso della misura e l’uso della ragione e […] causa comportamenti simili a quelli indotti dal vino, in quanto inebria lo spirito. Per questo riteniamo vada proibita.”iv Prosegue biasimando i Sufi e la loro danza: “Quando l’eccitazione dei Sufi nella danza diviene più intensa, uno di loro esorta chi gli è seduto vicino ad alzarsi assieme a lui. Secondo la loro regola, chi riceve l’invito non può rifiutare d’alzarsi. Quando il primo si alza, gli altri si alzano con lui. Se uno di loro si scopre la testa, lo fanno anche gli altri […] e con cerimonie di questo genere suppongono di rendere culto a Dio e di mostrarsi a Lui sottomessi. Quando poi la loro eccitazione e divenuta più intensa, gettano le loro vesti ai musicisti. Talvolta le gettano intere, talaltra dopo averle lacerate”.v La stessa ostilità preconcetta nei confronti della musica e della danza e dimostrata da Taqi al-Din Abu ‘Abbas Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrani, colui che a ragione e considerato il precursore dei movimenti integralisti contemporanei. Pur di condannare la danza, Ibn Taymiyyah non trova nulla di sconveniente nel ricorrere ad un’interpretazione quanto mai capziosa dello stesso Corano.
Il verso 37 della Surah del Viaggio Notturno (XVII) prescrive infatti: “Wa la tamshi fi al-ardi maraha,” cioe “Non camminare sulla terra con fare insolente”. Appare evidente come il verso in questione di per sé non prescriva nulla di relativo alla danza, ma si limiti a proibire la vanagloria e la superbia di chi cammina ostentatamente. Ibn Taymiyyah pretende però di leggere in ciò una condanna della danza e – sulle tracce di Ibn al-Jawzi – spiega che “la danza è qualcosa di attinente a questo genere di superbia”. Questo modo di argomentare, consistente nel forzare le fonti giuridiche pur di dimostrare una tesi preconcetta, era tipico di Ibn Taymiyyah e fu anzi una delle ragioni che portarono alla sua condanna al carcere a vita per eresia da parte dell’emiro di Damasco Ibn Qalawun. Non è certo un caso che, mentre dopo la sua morte al-Ghazali divenne un’autorità giuridica indiscussa per tutto il mondo islamico, Ibn al-Jawzi fu invece emarginato per via del suo pedante letteralismo, mentre Ibn Taymiyyah fu addirittura incarcerato da chi paventava il diffondersi del suo estremismo. E’ del pari sintomatico che, mentre l’estimatore della musica e della danza al- Ghazali portò il Sufismo a vette insuperabili di formulazione dottrinale, il suo denigratore Ibn al-Jawzi lo rigettò completamente, mentre Ibn Taymiyyah, oltre a condannare la musica e la danza, sviluppò sterili polemiche contro l’opera del più grande fra i Maestri Sufi di tutti i tempi, quel Muhi ad-Din Ibn al-‘Arabi che fu l’erede di al-Ghazali nel rango di “Polo del Tempo”. Questo dissidio fra una lettera spirituale ed una integralista della dottrina islamica è di fatto giunta sino ai giorni nostri, tanto che i fondamentalisti contemporanei, cioè i Wahhabiti e gli Ikhwanidi, vedono in Ibn Taymiyyah uno dei loro capiscuola, ed avversano fieramente tanto al-Ghazali quanto Ibn al-‘Arabi. L’eredità di questi due autori seguita dunque ad essere connessa alla speranza della rinascita delle potenzialità culturali, estetiche ed artistiche del mondo islamico, mentre quella di Ibn Taymiyyah e dei suoi epigoni continua a svilire le dimensioni più profonde dell’Islam e ad additare il sentiero della decadenza, dell’intolleranza e dell’oscurantismo.

 PUBBLICAZIONI DI MARIALUISA SALES

"DANZA ARABA MEDIEVALE
e danza interpretativa della poesia araba"
di
MARIALUISA SALES

edizioni Akkuaria
107 pagine, 16 immagini. Costo: 12€
ISBN 88-89418-48-6

Pubblicazione che, esaminando le basi teoriche e pratiche della danza araba medievale, espone ipotesi di ricodificazione relative alle pose di base, al volteggio, alla mimica e alla gestualità. Include due articoli relativi alla gestualità rituale sufi e alla posizione della giurisprudenza islamica nei confronti della musica e della danza.

CONTATTI PER L'ACQUISTO DEL LIBRO:
Casa Editrice Akkuaria:
libro@akkuaria.org - veraambra@akkuaria.com
Associazione Akkuaria Via Dalmazia 6 Catania - tel.095.7223831

RECENSIONE IN:
http://www.amislam.com/opinione115.htm

 

torna alla Homepage   aggiornamento 26 giugno 2009